Maternità surrogata, chi dice che è una barbarie pensa che noi donne non sappiamo decidere

Maternità surrogata, chi dice che è una barbarie pensa che noi donne non sappiamo decidere


di Chiara Lalli

Il suo intervento è qui, ma ci tengo a sottolineare questi ultimi due passaggi. L’articolo 12 della legge 40 dice che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro”. Non spiega cosa intende per maternità surrogata, se vale sia per la commerciale sia per quella altruistica. È un articolo poco chiaro, indeterminato, e come tale attaccabile. Sbagliato perché una legge non può essere un indovinello.

L’altra questione la potremmo chiamare la “mitomania” del legislatore che vuole vietare e non sa nemmeno come si fa. Sia la proposta di legge presentata da Giorgia Meloni sia quella Carfagna prendono quell’articolo 12 e lo estendono all’universo. La prima “ha la presunzione di punire la surrogazione in tutto il mondo. Sembra tale dettato ignorare che il reato ex articolo 567 del Codice penale per le coppie che rientrino dall’estero è stato escluso dalla giurisprudenza di merito quale, a esempio, la decisione della Cassazione 31409 del 13 ottobre 2020”.

La seconda, “proponendo la punibilità del cittadino che ‘realizzi’ la gravidanza per altri punita dalla legge numero 40/04 con la reclusione fino a due anni, mette sullo stesso piano dei reati puniti con tre anni di reclusione dimenticando che l’articolo 9, comma 1, del codice penale prevede che, in linea generale, il cittadino italiano che commetta un delitto comune punito con l’ergastolo o con la reclusione nel minimo non inferiore a tre anni sia punito in base alla legge penale italiana, sempre che si trovi nel territorio italiano. Questa cornice edittale esclude, oggi, la punibilità del cittadino italiano che si rechi all’estero per commettere il fatto di cui all’articolo 12 comma 6 della legge n. 40/2004, posto che la pena ivi prevista è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro. L’articolo 9, comma 2, del Codice penale prevede poi, per i delitti puniti con pena inferiore alla cornice edittale di cui al comma 1 procedibili d’ufficio (ovvero con minimo inferiore a tre anni di reclusione), la punibilità a richiesta del Ministro della giustizia. Tali progetti di legge si inquadrerebbero dunque nell’ambito dell’articolo del 7 Codice penale, ipotesi speciale rispetto all’articolo 9, in quanto prevede, oltre a reati specifici menzionati dal comma 1, reati per i quali speciali disposizioni di legge stabiliscono l’applicabilità della legge italiana. Un requisito implicito, sotteso all’applicabilità della legge italiana all’estero è rappresentato dal principio di doppia incriminazione; occorrerebbe cioè che il fatto in questione sia punibile sia in base alla nostra legge penale sia a quella straniera. Resta, pertanto, l’ostacolo della mancanza della doppia incriminazione, tutte le volte che quel fatto sia lecito nel Paese straniero dove viene realizzato”.

Non fareste da surrogata? Va benissimo. Vi sembra che nessuna dovrebbe farlo? Va meno bene. E dovreste trovare argomenti migliori di “merce!” e “che orrore!”. La legge non deve trasformare in reato quello che non ci piace. Se mai usciremo da questa visione infantile e moralistica della norma, sarà un buon momento.



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www.wired.it
2022-04-14 08:00:00

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